Il contratto a tempo determinato regola un rapporto di lavoro dipendente a tutti gli effetti, che prevede lo stesso trattamento retributivo, le stesse tutele e garanzie, nonché gli stessi doveri reciproci fra lavoratore e datore di lavoro, di un rapporto a tempo indeterminato. L’unica, sostanziale, differenza è che si tratta di un contratto a termine: ha, cioè, una durata predefinita, al termine della quale si scioglie automaticamente, senza che sia necessaria una comunicazione formale dell’una o dell’altra parte. Alla scadenza può essere prorogato, ma solo per una volta. In ogni caso, in una soluzione unica o con una proroga, il rapporto a tempo determinato non può superare complessivamente i tre anni.

Alla base del contratto a tempo determinato devono esservi ragioni precise e motivate di carattere tecnico (per esempio perché occorre personale con professionalità diversa da quella normalmente impiegata in azienda), produttivo e organizzativo (come nel caso di picchi di produzione) o sostitutivo (per sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità ecc.).

Ovviamente il contratto può concludersi anche prima della sua naturale scadenza. Per esempio quando una delle due parti decide di recedere, risarcendo l’altra parte per il periodo rimanente; oppure quando entrambe le parti decidono di scindere il contratto di comune accordo; oppure, ancora, quando vi sia “giusta causa”, ovvero un evento che renda impossibile la prosecuzione del rapporto.

In linea di massima, dunque, il contratto a tempo determinato non soddisferà i desideri della maggior parte dei lavoratori, che sognano comprensibilmente un rapporto a tempo indeterminato. Tuttavia assicura al lavoratore tutte le garanzie previste dalla legge e, fra i tipi di accordi utilizzati nella cosiddetta flessibilità lavorativa di oggi, è sicuramente il più opportuno e vantaggioso. Senza contare che può essere il preludio ad una assunzione a tempo indeterminato nella stessa azienda.