Prevede un periodo iniziale di prova – dai quindici giorni ai sei mesi, a seconda della categoria di lavoratori – durante il quale il dipendente ha comunque diritto a retribuzione, ferie e a tutti i diritti di cui gode un lavoratore assunto. Per l’intera durata del periodo di prova, il contratto può essere rescisso in qualsiasi momento sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, senza motivazione né preavviso.

Dicevamo che il contratto a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, non ha una scadenza, ma questo non significa che il rapporto non possa essere interrotto: il lavoratore, infatti, può decidere di dimettersi oppure può essere licenziato dal datore di lavoro.
Ovviamente il licenziamento può avvenire solo per valide ragioni, ovvero:
- per giusta causa, quando il comportamento del lavoratore non consente lo svolgersi della normale attività lavorativa (e in questo caso il dipendente può essere licenziato senza preavviso);
- per giustificati motivi soggettivi, con il dovuto preavviso o la comunque con la retribuzione del periodo di preavviso;
- per giustificati motivi oggettivi, come il calo del fatturato dell’azienda, la chiusura del reparto nel quale lavora il dipendente o qualunque altro evento che impedisca il proseguimento dell’attività e che non sia imputabile al lavoratore (naturalmente con il preavviso).
In caso di dimissioni, invece, è il dipendente a dover dare un preavviso (con tempi tanto più lunghi quanto più alta è la sua qualifica), comunicando al datore di lavoro la propria decisione di interrompere il rapporto.
Al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro – per dimissioni, licenziamento o raggiungimento dell’età pensionabile – il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto, più comunemente noto come “liquidazione”.





