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Il contratto cosiddetto “a progetto” (co.pro.), o “di collaborazione per programma”, è l’evoluzione del vecchio contratto di “collaborazione coordinata e continuativa” (co.co.co.). Si tratta, infatti, di un rapporto continuativo, di durata limitata e predefinita ma, appunto, non semplicemente occasionale. La durata del contratto viene stabilita in base al progetto di lavoro concordato e ai tempi previsti per la sua realizzazione.

In linea di principio, il contratto a progetto, se applicato effettivamente per le finalità previste dai giuslavoristi al momento della sua definizione, può offrire un’interessante opportunità soprattutto ai giovani, facilitandone l’accesso al lavoro.

Fra i vantaggi, la non subordinazione al datore di lavoro e la conseguente possibilità di operare in relativa autonomia, la non esclusività del rapporto e quindi la facoltà di stipulare contemporaneamente lo stesso tipo di contratto con più datori di lavoro e, infine, la possibilità di ottenere retribuzioni più elevate rispetto ad un contratto di lavoro subordinato, perché il datore di lavoro in questo caso è sottoposto a meno vincoli e a minori rischi. Tutto questo, dicevamo, in linea di principio. E in alcuni casi è davvero così anche nella pratica.

Tuttavia c’è il rovescio della medaglia, che può assumere tinte decisamente meno brillanti. Spesso, infatti, i datori di lavoro utilizzano questo tipo di contratto per mascherare quello che nella realtà è un rapporto di dipendenza a tutti gli effetti: in questo caso, purtroppo assai diffuso, il lavoratore a progetto, più che un moderno lavoratore “flessibile”, è semplicemente un lavoratore precario. Una situazione favorita dalla mancanza di un contratto nazionale e dall’oggettiva difficoltà, da parte delle istituzioni e degli ispettorati del lavoro, di operare controlli capillari presso le aziende. Inoltre, benché rispetto al vecchio “co.co.co.” offra al lavoratore qualche garanzia in più, il “co.pro.” è ben lontano dall’assicurargli le stesse tutele di un contratto di lavoro subordinato, in caso di malattia, maternità o licenziamento.

In termini previdenziali, infine, i lavoratori a progetto, tramite i datori di lavoro, versano i contributi ad una cassa mutua di categoria, detta “gestione separata” per distinguerla da quella ordinaria riservata ai lavoratori dipendenti.