Già, l’assunzione. Come se bastasse una parola sola a definire d’ora in avanti la vostra posizione. Che tipo di assunzione vi hanno proposto? Ovvero, in termini più concreti ma anche più corretti, che tipo di contratto? Perché ve l’hanno proposto un contratto, vero? In caso contrario fuggite a gambe levate, perché vuol dire che vi stanno proponendo di lavorare “in nero”, la qual cosa sarebbe non solo illegale ma anche molto pericolosa e svantaggiosa per voi. Per legge, infatti, ogni rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore è regolato da norme precise che individuano diverse tipologie di contratto.
Un contratto di lavoro si dice individuale quando è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica) e un lavoratore (persona fisica); si definisce invece contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) quando è il risultato di un accordo a livello nazionale tra i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.
Così come il mondo del lavoro in generale, anche la normativa che lo regola è piuttosto “mobile” e continuamente in divenire. Prova ne è il fatto che ai contratti tipicamente tradizionali si sono aggiunte negli ultimi anni forme contrattuali nuove e atipiche.
Vediamo, in estrema sintesi, quali sono i principali contratti oggi in uso. Nelle prossime settimane li approfondiremo singolarmente.
Tempo indeterminato
È il tipo di contratto solitamente più ambito dai lavoratori. Non ha scadenze, può essere full-time (40 ore nel settore industriale e 36 nel pubblico) oppure part-time. Prevede un periodo iniziale di prova, non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha comunque diritto a retribuzione, ferie e a tutti i diritti di cui gode un lavoratore assunto.
Tempo determinato
È un’assunzione normale a tutti gli effetti, ma vale solo per un periodo definito. Questa forma contrattuale può essere stipulata in presenza di ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, per le quali l’azienda ha bisogno di un incremento di manodopera per un periodo limitato.
Apprendistato
In questo caso il datore di lavoro, in cambio di benefici contributivi, si impegna a formare il giovane con il quale ha stipulato il contratto. La formazione dev’essere diretta ad un’attività qualificante per il mercato del lavoro.
Inserimento lavorativo
È un contratto volto ad agevolare l’inserimento lavorativo di categorie di persone svantaggiate mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze ad un determinato contesto lavorativo.
Part-time
Prevede un orario ridotto, in misura variabile, rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo.
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)
È un contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre parti: il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore. Quest’ultimo è assunto dal somministratore (l’agenzia di lavoro interinale), ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l’utilizzatore.
Lavoro ripartito (o job sharing)
È una forma di condivisione del lavoro: due lavoratori si impegnano ad assolvere un’unica ed identica obbligazione lavorativa.
Lavoro a chiamata (o intermittente)
Prevede prestazioni lavorative discontinue. Il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro, che può utilizzarlo quando ne ha bisogno.
Lavoro a progetto
Il lavoratore non è subordinato al datore di lavoro, ma è da questi soltanto coordinato. Tale rapporto è legato a uno o più progetti specifici, realizzati i quali cessa di essere.
Lavoro occasionale
Nel corso dell’anno solare, il rapporto di lavoro deve durare complessivamente non più di 30 giorni con lo stesso committente e comportare un compenso non superiore a 5.000 euro.










