Prevede un periodo iniziale di prova – dai quindici giorni ai sei mesi, a seconda della categoria di lavoratori – durante il quale il dipendente ha comunque diritto a retribuzione, ferie e a tutti i diritti di cui gode un lavoratore assunto. Per l’intera durata del periodo di prova, il contratto può essere rescisso in qualsiasi momento sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, senza motivazione né preavviso.

Dicevamo che il contratto a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, non ha una scadenza, ma questo non significa che il rapporto non possa essere interrotto: il lavoratore, infatti, può decidere di dimettersi oppure può essere licenziato dal datore di lavoro.
Ovviamente il licenziamento può avvenire solo per valide ragioni, ovvero:
- per giusta causa, quando il comportamento del lavoratore non consente lo svolgersi della normale attività lavorativa (e in questo caso il dipendente può essere licenziato senza preavviso);
- per giustificati motivi soggettivi, con il dovuto preavviso o la comunque con la retribuzione del periodo di preavviso;
- per giustificati motivi oggettivi, come il calo del fatturato dell’azienda, la chiusura del reparto nel quale lavora il dipendente o qualunque altro evento che impedisca il proseguimento dell’attività e che non sia imputabile al lavoratore (naturalmente con il preavviso).
In caso di dimissioni, invece, è il dipendente a dover dare un preavviso (con tempi tanto più lunghi quanto più alta è la sua qualifica), comunicando al datore di lavoro la propria decisione di interrompere il rapporto.
Al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro – per dimissioni, licenziamento o raggiungimento dell’età pensionabile – il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto, più comunemente noto come “liquidazione”.
Il contratto a tempo determinato regola un rapporto di lavoro dipendente a tutti gli effetti, che prevede lo stesso trattamento retributivo, le stesse tutele e garanzie, nonché gli stessi doveri reciproci fra lavoratore e datore di lavoro, di un rapporto a tempo indeterminato. L’unica, sostanziale, differenza è che si tratta di un contratto a termine: ha, cioè, una durata predefinita, al termine della quale si scioglie automaticamente, senza che sia necessaria una comunicazione formale dell’una o dell’altra parte. Alla scadenza può essere prorogato, ma solo per una volta. In ogni caso, in una soluzione unica o con una proroga, il rapporto a tempo determinato non può superare complessivamente i tre anni.
Alla base del contratto a tempo determinato devono esservi ragioni precise e motivate di carattere tecnico (per esempio perché occorre personale con professionalità diversa da quella normalmente impiegata in azienda), produttivo e organizzativo (come nel caso di picchi di produzione) o sostitutivo (per sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità ecc.).
Il contratto cosiddetto “a progetto” (co.pro.), o “di collaborazione per programma”, è l’evoluzione del vecchio contratto di “collaborazione coordinata e continuativa” (co.co.co.). Si tratta, infatti, di un rapporto continuativo, di durata limitata e predefinita ma, appunto, non semplicemente occasionale. La durata del contratto viene stabilita in base al progetto di lavoro concordato e ai tempi previsti per la sua realizzazione.
In linea di principio, il contratto a progetto, se applicato effettivamente per le finalità previste dai giuslavoristi al momento della sua definizione, può offrire un’interessante opportunità soprattutto ai giovani, facilitandone l’accesso al lavoro.
Fra i vantaggi, la non subordinazione al datore di lavoro e la conseguente possibilità di operare in relativa autonomia, la non esclusività del rapporto e quindi la facoltà di stipulare contemporaneamente lo stesso tipo di contratto con più datori di lavoro e, infine, la possibilità di ottenere retribuzioni più elevate rispetto ad un contratto di lavoro subordinato, perché il datore di lavoro in questo caso è sottoposto a meno vincoli e a minori rischi. Tutto questo, dicevamo, in linea di principio. E in alcuni casi è davvero così anche nella pratica.





